1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 101, comma 2, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi devono accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto di un divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e di bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
d) gli indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. I predetti indumenti possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per tale tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali destinati a tale scopo e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione;
h) l'equipaggiamento difettoso sia riparato o sostituito prima di una nuova utilizzazione.